Circ. n.151: Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico
Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico
Data:
30 Novembre 2021
Roma, 30/11/2021
Circolare n. 151
Ai docenti
Al Personale Ata
Al Dsga
Oggetto: Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico
Si informa tutto il personale, Docente e ATA, che è stato promulgato un nuovo decreto legge, di cui in allegato, che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.
Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.
In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro:
- dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.
In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.
Si allega D.L. del 24/11/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
Ultimo aggiornamento
30 Novembre 2021, 13:53