Liceo "S. Cannizzaro"

Circ. n.169: Integrazione all’informativa sull’estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 172/2021

Integrazione all’informativa sull’estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico

Data:
20 Dicembre 2021

Roma, 20/12/2021
Circolare n. 169

Ai Docenti
Al Personale Ata

Oggetto: Integrazione all’informativa sull’estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 172/2021

Nell’ottica di una ulteriore informativa, si reitera in misura sintetica benché integrata quanto già declinato nelle circ. n.127 del 9 dicembre 2021 e n. 128 del 13 dicembre 2021.

Come noto, ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l’obbligo vaccinale come previsto dall’art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 1 del D.L. 172/2021.

L’obbligo vaccinale

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per  la  prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale si applica anche al personale scolastico (sia a tempo determinato che indeterminato) del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

La certificazione verde COVID-19 ha una validità di «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del «predetto ciclo». «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»

Come da circ. MI n.1889 del 7/12/2021: “In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione o guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.”

Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, da adempiersi entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021.

L’ esenzione

L’art. 4, commi 2 e 7, del DL 44/2021 prevede che la vaccinazione possa essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Per coloro che sono esentati dalla vaccinazione (omissione o differimento) la validità della certificazione di esenzione è prorogata al 31.12.2021, fatte salve altre indicazioni dagli organi competenti di cui si invita il personale interessato a prendere tempestiva visione e informazione al fine di ottemperare alle disposizioni ivi contenute per quanto di competenza.

Le procedure di controllo

Come indicato nel decreto di cui in oggetto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante:

  1. effettuazione della vaccinazione
  2. differimento o l’esenzione della stessa,
  3. presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito,
  4. eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione entro il termine di cinque giorni, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro:

  • dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario
  • della somministrazione della dose di richiamo

 e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico. Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell’obbligo vaccinale verificandone immediatamente l’adempimento mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.

A norma del Decreto Legge n.172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” che introduce l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, il Dirigente Scolastico procede alla verifica della certificazione verde COVID-19 della S.V. attraverso l’interrogazione del Sistema informativo/AppVerificaC19.

Giova ricordare che il personale assente giustificato dal servizio, al termine del periodo di assenza/congedo, qualora non avesse ancora ottemperato all’obbligo vaccinale, potrà riprendere l’attività lavorativa solo producendo idonea documentazione attestante l’effettuazione della vaccinazione o certificazione relativa all’esenzione dalla stessa alla luce delle disposizioni e delle scadenze cogenti dettate della normativa vigente.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all’art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.

Si rinnova l’invito al personale scolastico di visionare attentamente le circolari sopraccitate, il DL n.172/2021, la Nota n.1889 del Ministero dell’Istruzione e ad attenersi ai dettami normativi ivi declinati a cui si rinvia per una conoscenza esaustiva delle disposizioni e iter procedurali.

Si allegano:

  • DL 172/2021
  • Nota MI n.1889 del 7 dicembre 2021

            Circ. n. 127 del 9 dicembre 2021  e 129 del 13 dicembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegati (3)

Ultimo aggiornamento

20 Dicembre 2021, 08:05

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