Circ. n. 347: Disciplina certificati medici a seguito di assenza scolastica dal 1.04.2022, in attuazione del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24
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Data:
7 Aprile 2022
Roma, 07/04/2022
Circolare n. 347
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai docenti
Al Dsga
Al Personale Ata
Oggetto: Disciplina certificati medici a seguito di assenza scolastica dal 1.04.2022, in attuazione del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24
Facendo seguito alla nota della Regione Lazio del 30/03/2022 “Indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS- CoV -2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” in attuazione del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, si comunica a tutte le gentili famiglie ed al personale la disciplina delle certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica, di seguito descritta.
- In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza “dal 1 aprile non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo l’assenza scolastica secondo quanto disposto dalla Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, art. 68 – Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”. L’art. 68 (comma 1a) dispone che la presentazione dei certificati medici “è prevista esclusivamente qualora i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.
- Inoltre gli alunni in isolamento per infezione da SARS- CoV -2 “possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
Ultimo aggiornamento
7 Aprile 2022, 06:44